Concorso borsa di studio a.a. 2009/2010. Mancanza del requisito di merito. Rimborso acconto ed eventuali quote per fruizione servizio ristorazione e servizio alloggio.

Premesso che in piena coerenza con le norme di cui agli artt. 8, comma 3, e 21bis, della Legge n. 241 del 1990 :


- ai sensi dell'art.1.4 del Bando di Concorso  gli obblighi previsti dagli artt. 7-12 della l.241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" saranno assolti esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito dell'azienda www.adisufederico2.it e ciò' per quanto attiene ogni singola fase dell'espletamento del concorso. Al comma 1 l'art. cita che eventuali comunicazioni potranno avere luogo anche per e-mail o via SMS, assolvendo cosi agli obblighi imposti dalla L.241/1990, art.8. I candidati potranno fornire un indirizzo email, la cui esatta trascrizione è fondamentale, per evitare disservizi dei quali l'Adisu non risponde. Le comunicazioni potranno aver luogo via SMS al numero di telefono mobile che i candidati indicano nel modulo di domanda;

-  ai sensi dell'art.11 del Bando di Concorso il rimborso delle somme non spettanti dovrà avvenire nei modi e termini che saranno indicati dagli uffici nelle comunicazioni di riferimento;

- che in data 08/03/2011 è stata pubblicata una news sul sito web aziendale avente il seguente contenuto:

"Gli interessati, nel caso dovessero rilevare discordanze con quanto sopra, possono intervenire entro le ore 12,00 del 24 marzo p.v. nel procedimento amministrativo conseguente alla provvisoria sospensione del pagamento del saldo e/o del rimborso della tassa regionale, tramite l’invio di una email esclusivamente all’Università all’indirizzo ricorsi-bs@unina.it”;

-  la presente comunicazione, oltre ad essere stata  pubblicata sul sito dell’Azienda ai sensi degli artt. 7 e 8 comma 3 della Legge n. 241/90, è stata trasmessa anche via e-mail ad ogni singolo studente interessato indicato nell’elenco;

-  in data 08/03/2011, la società In4matic ha comunicato all'Azienda di aver inviato via e-mail la comunicazione succitata;

- la disposizione n. 45 del 30/06/2011 stabilisce quanto segue :

1. gli studenti di cui all’allegato elenco “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sono esclusi dalla graduatoria definitiva degli idonei all’assegnazione delle borse di studio per l’a.a.  2009/2010;

2. gli studenti di cui all’allegato elenco “B”, che costituisce anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto, sono obbligati al rimborso dell’acconto di cui sono risultati già beneficiari,acconto corrispondente al 50% della quota assegnata;

3. di dare mandato all’Ufficio CED e all’ufficio Trasparenza\Privacy per la creazione di una sezione Borse di studio nella quale l’elenco “A”, trascritto su allegato CD non riscrivibile verrà pubblicato, ai sensi della Legge n. 241/90, sul sito internet ufficiale dell’Azienda (in ottemperanza al D.Lgs. 196/03, con i nominativi sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno  all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso);

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre ricorso al TAR Campania entro 60 giorni a partire dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione;

 

- sul sito web aziendale in data 07/07/2011 è stata pubblicata un'altra news, successiva a quella del 08/03/2011, con il seguente contenuto : 

"BS 2009/2010 – Neo-immatricolati e iscritti 1° anno Specialistica/Magistrale–Insufficienza di crediti al 30/11/2010. Esclusione dalla graduatoria degli idonei e revoca dei benefici”. Le verifiche effettuate presso i competenti Uffici universitari circa il conseguimento del requisito del merito universitario al 30/11/2010 da parte dei candidati neo-immatricolati e iscritti al 1° anno della laurea specialistica/magistrale hanno dato esito negativo per gli studenti i cui dati sono riportati nei seguenti elenchi :

1) Elenco di n. 540 studenti che sono stati esclusi dal concorso per quanto 

indicato nella colonna “Motivazione di esclusione”. Visualizza elenco A.

2)   Elenco di n. 99 studenti, compresi nell’elenco di cui sopra, che,  risultati già assegnatari di borsa di studio, sono tenuti al rimborso dell’acconto percepito (l’importo e le modalità di rimborso sono loro compiutamente indicati in una lettera raccomandata A.R. che sarà inviata a chi ha 

effettivamente incassato l’acconto e non l’ha ancora restituito). Visualizza elenco B.

Avverso il provvedimento dirigenziale di esclusione e revoca dei benefici (D.A. n. 45 del 30/06/211), gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Campania entro gg. 60 (sessanta) da quello successivo alla data di pubblicazione ufficiale sul sito web dell’Azienda”;

- la presente comunicazione, oltre ad essere stata pubblicata sul sito dell’Azienda ai sensi degli artt. 7 e 8 comma 3 della Legge n. 241/90, è stata trasmessa anche via e-mail ad ogni singolo studente interessato.

In ottemperanza al D.Lgs. 196/03, i nominativi degli interessati sono stati sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

- in data 08/07/2011, la società In4matic ha comunicato all'Azienda di aver inviato via e-mail la comunicazione succitata.

Pertanto:

gli studenti inseriti nell’elenco A e nell’elenco B della news del 07/07/2011 pubblicata sul sito internet dell’Azienda sono stati esclusi dal concorso borsa di studio a.a. 2009/2010. Gli studenti, compresi nei precitati elenchi, per i quali la scrivente Azienda ha verificato la fruizione di benefici quali l’acconto della borsa 2009/2010 e/o servizi a condizioni agevolate (servizio ristorazione e servizio alloggio) sono invitati a rimborsare alla scrivente l’importo riportato in corrispondenza del proprio nominativo nel presente Elenco revoche. 

Gli studenti per i quali l’importo indicato nell’Elenco revoche comprende l’acconto della borsa 2009/2010 dovranno rimborsare tale importo in max 12 rate mensili a decorrere da gg. 30 (trenta) dalla pubblicazione della presente ed entro la fine di ciascuna mensilità tramite versamento su ccp n. 14233803 oppure bonifico su c/c  IT31 Q076 0103 4000 0001 4233 803 intestati all’Adisu Ateneo “Federico II”, via A. De Gasperi  n.  45 – 80133 Napoli, specificando nella causale: nominativo, data e luogo di nascita e la dicitura riportata in corrispondenza del proprio nominativo nell’elenco stesso.

Si significa che il mancato rispetto anche di una sola scadenza mensile comporterà la perdita del beneficio della rateizzazione, senza ulteriore comunicazione da parte dell’Azienda che procederà al recupero forzato dell’intera somma, con ulteriore aggravio di spese ed interessi legali a carico dell’interessato

Gli studenti per i quali l’importo indicato nell’Elenco revoche non comprende l’acconto della borsa 2009/2010 dovranno rimborsare tale importo in un’unica rata a decorrere da gg. 30 (trenta) dalla pubblicazione della presente tramite versamento su ccp n. 14233803 oppure bonifico su c/c  IT31 Q076 0103 4000 0001 4233 803 intestati all’Adisu Ateneo “Federico II”, via A. De Gasperi  n.  45 – 80133 Napoli, specificando nella causale: nominativo, data e luogo di nascita e la dicitura riportata in corrispondenza del proprio nominativo nell’elenco stesso, significando che al termine della scadenza indicata l’Azienda, senza ulteriore comunicazione all’interessato, procederà al recupero forzato dell’intera somma, con ulteriore aggravio di spese ed interessi legali a carico dell’interessato stesso.

La presente comunicazione è valevole a tutti gli effetti di legge quale atto interruttivo della prescrizione.
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