ISEE Università

Per la richiesta di prestazioni nell'ambito del diritto allo studio universitario sono previste modalità differenti nell’individuazione del nucleo familiare dello studente. Il D.P.C.M. 159/2013 stabilisce, infatti, che lo studente fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti:• residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studio, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;• presenza di una adeguata capacità di reddito, definito con l’art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.Lo studente non autonomo, anche se sposato e/o con figli, entra nel nucleo ISEE dei genitori ma senza il proprio coniuge e i figli.Nel caso in cui i genitori dello studente non autonomo appartengano a nuclei familiari distinti è necessario individuare il genitore di riferimento nel cui nucleo lo studente sarà attratto secondo le regole riportate di seguito.Casi particolariGenitori coniugati non conviventiI coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica, con l’eccezione, in quest’ultimo caso, del verificarsi di condizioni particolari (es. separazione, divorzio ecc.). Essi devono scegliere di comune accordo la residenza familiare. In caso di mancato accordo si prende in considerazione nell’ultima residenza comune o, in assenza di quest’ultima, in quella del coniuge di maggiore durata.Nel nucleo familiare è attratto anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) e, in questo caso, la residenza di riferimento è necessariamente quella del coniuge residente in Italia.Genitori non coniugati e non conviventiIl genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio si considera, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di tali situazioni:• il genitore è coniugato con persona diversa dall’altro genitore;• il genitore ha altri figli con persona diversa dall’altro genitore;• è stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;• sussiste esclusione della potestà sui figli o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare (ex art. 333 cc);• estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.Nel caso in cui il genitore risulta sposato o avere altri figli con persona diversa dall’altro genitore è necessario integrare l’ISEE del nucleo dello studente con una componente aggiuntiva calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità previste nell’allegato 2, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013.Dottorato di ricercaPer le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca è possibile scegliere un nucleo ristretto(formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.Qualora l’ISEE a nucleo ristretto così calcolato risultasse meno favorevole dell’ISEE ordinario (con nucleo familiare effettivo), il richiedente la prestazione potrà avvalersi di quest’ultimo.Studente in convivenza anagraficaIl candidato in convivenza anagrafica, ovvero coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, costituisce nucleo a sé stante, tranne nel caso in cui sia:• coniugato (in tal caso deve essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge);• a carico ai fini IRPEF di altre persone (in tal caso fa parte del nucleo della persona di cui è a carico).Studente StranieroPer poter richiedere prestazioni universitarie, anche gli studenti stranieri, apolidi e rifugiati dovranno presentare l’attestazione ISEE indicando nel proprio nucleo familiare i genitori residenti all’estero.In attesa del DM che definisca le modalità di calcolo, sono applicati i criteri previsti dal D.P.C.M. del 9 aprile 2001. Dunque l’ISEE ESTERO è dato dalla somma dei redditi percepiti all’estero e del 20% dei parimoni posseduti all’estero

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