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L’art. 3 del Bando di concorso regolamenta l’attribuzione dei “bonus”, che può essere così esemplificata:A) uno studente iscritto al II anno può ottenere un numero massimo di “bonus” pari a 5 se utilizzato per la prima volta;B) uno studente iscritto al III anno può ottenere un numero massimo di “bonus” pari a 12 se utilizzato per la prima volta; se invece ha già utilizzato un “bonus” al II anno, il numero di “bonus” che gli viene attribuito per il concorso in atto è pari a n. 5 (il numero massimo di “bonus” al II anno) meno il numero dei “bonus” utilizzato durante il II anno ( 5 “bonus” meno 3 “bonus” se è stato 3 il numero utilizzato al II anno);C) uno studente che si iscrive agli anni successivi al III può ottenere un numero massimo di “bonus” pari a 15 se utilizzato per la prima volta; se invece ha utilizzato dei “bonus” in un anno accademico precedente, come sopra ribadito, può ottenere per il concorso in atto la quota parte del “bonus” non fruito per intero in quell’anno accademico precedente.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
[...] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
[...] La Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.