Il mancato conseguimento del requisito minimo di merito al 30 novembre 2015 comporta la revoca del beneficio e il candidato iscritto al primo anno dovrà restituire l’acconto della borsa eventualmente ottenuto, nonché l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti, secondo quanto indicato negli artt. 8.2 e 16 lettera f del Bando. Fanno eccezione gli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% (art. 7 del Bando).