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Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 20/2013, ha chiarito qual è la normativa applicabile ai tirocini da svolgersi in territorio straniero, nonché aquelli da espletarsi all’esterno dei confini nazionali ma in territorio italiano, quali ad esempio i tirocini attivati presso le ambasciate.
Per tali fattispecie secondo il Ministero occorre far riferimento ad un impianto regolatorio diversoda quello dei tirocini svolti in Italia, tenendo anzitutto presente che, «per quanto concerne i tirocini non curriculari svolti all’esterno dei confini nazionali ed in territorio straniero, trova evidentemente applicazione, in virtù del principio di territorialità, la normativa del Paese estero dove viene realizzato il tirocinio stesso o specifiche convenzioni tra Italia e Paese estero».
Diversamente, nelle ipotesi di tirocini non curriculari, svolti presso le ambasciate ovvero all’esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano, non può trovare applicazione sulla base del medesimo principio di territorialità la normativa del Paese straniero ospitante ma la disciplina interna.
In questa ultima ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18, L. n. 196/1997 e D.M. 142/1998).
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