Regolamento accertamenti

REGOLAMENTO SU MISURE ORGANIZZATIVE E CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MERITO ED ECONOMICO-PATRIMONIALI AUTOCERTIFICATE DAGLI STUDENTI CHE RICHIEDONO BENEFICI
DPR n. 445 del 2000 art. 72, comma 2
Legge n. 390 del 1991 art. 23
D.lgs. n. 68 del 2012 art.10
Delibera della Giunta Regionale n. 258 del 29/05/2012 Linee di indirizzo e di programmazione diritto allo studio universitario anno 2012/2013
Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 18/06/2013

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di determinare i criteri e le modalità organizzative di effettuazione dei controlli sulle domande presentate dagli studenti per l’ottenimento dei benefici erogati dall’A.Di.S.U. Ateneo «Federico II» con riferimento sia alle condizioni di merito sia alle situazioni economico-patrimoniali autocertificate.
Tali criteri e modalità sono adottati al fine di prevedere un metodo uniforme di verifiche capace di garantire parità di trattamento tra i soggetti sottoposti a controllo, al fine di escludere dall’ammissione ai benefici studenti che non posseggono o posseggono in forma ridotta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge e dai bandi di concorso emanati dall’Amministrazione e che, malgrado ciò, vi abbiano avuto accesso a seguito di una falsa dichiarazione.
Il regolamento viene applicato ad ogni e qualsiasi tipologia di beneficio erogato dall’Amministrazione e per verifiche iniziate ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e non completate dopo la sua approvazione anche se relative a benefici erogati in anni precedenti.
Il regolamento viene applicato sulle documentazioni presentate, componendo il campione, in misura non inferiore al 20% degli idonei attraverso la procedura di selezione del campionamento a scelta ragionata. Dunque si procede individuando aree di analisi dove si suppone che il fenomeno oggetto di rilevazione si possa manifestare in maggior misura ed effettuando una rilevazione delle unità che sono concentrate in queste aree. La scelta delle unità (es. studenti dichiarati autonomi, studenti fuori sede, studenti stranieri, studenti che dichiarano patrimonio immobiliare pari a zero, studenti che dichiarano ISEE molto vicino alla soglia di reddito prevista per l’ammissione al beneficio) non è quindi casuale così come non lo sarà l’incidenza percentuale che ciascun area avrà sull’intero campione.
Il regolamento viene applicato anche a tutte le posizioni di anni precedenti all’anno 2008 non ancora definite dall’attuale direzione con chiusura del procedimento e dunque oggetto di sospensione amministrativa e quelle che da verifiche effettuate sugli atti di gestione dell’attuale direzione evidenzino fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e non siano coerenti con i criteri di cui al regolamento e alla normativa vigente, anche mediante atti di autotutela decisoria e trasmettendo quindi le posizioni selezionate, ai fini di una verifica sostanziale delle dichiarazioni, agli Uffici finanziari.

Art. 2
Tipologia di accertamenti e fonti di acquisizione dei dati

Accertamenti condizioni di merito: l'Amministrazione acquisisce direttamente dall'Università i dati relativi ai requisiti di merito e di carriera dello studente.
Accertamenti economico-patrimoniali: l’Amministrazione acquisisce i dati sulla situazione economico patrimoniale del nucleo familiare dello studente direttamente dall’Agenzia delle Entrate, nonché dall’Anagrafe dei Comuni e quando diverrà disponibile dall’ANPR. Tali acquisizioni si rendono necessarie per verificare i seguenti dati:
- esatta composizione del Nucleo Familiare così come definito ai fini ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) / ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario);
- corrispondenza tra redditi dichiarati e redditi risultanti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL);
- corrispondenza tra patrimonio immobiliare dichiarato e quello presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL);
- ogni altro dato ritenuto funzionale per l'accertamento dei dati sopra evidenziati.
In caso di non reperibilità dei dati sul SIATEL si richiederà la documentazione allo studente.
Nei casi in cui da interrogazione al SIATEL dovessero risultare compilati i quadri RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata), RF (Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria), RE (Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni) e/o RH (redditi di partecipazione in società di persone o assimilate) del Modello Unico della Dichiarazione di uno dei componenti del nucleo familiare dello studente, questi dovrà compilare, e far asseverare dal proprio commercialista, un apposito modello predisposto dall'Azienda al fine di accertare il patrimonio mobiliare.
I dati così acquisiti vengono utilizzati per effettuare un ricalcolo dell'attestato ISEE/ISEEU al fine di determinare un valore ISEE/ISEEU finale che viene confrontato con quanto dichiarato e con il “Reddito Soglia” previsto.
Accertamenti relativi ad altre condizioni del nucleo familiare: l’Amministrazione acquisisce ogni altro dato utile alla determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare presso le altre Pubbliche amministrazioni che lo detengono.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le richieste di documentazione possono riguardare: contratto di locazione, dichiarazioni di successione, risultanze PRA.
Nell'ambito dell’attività di controllo lo studente può produrre documentazione e/o dichiarazioni integrative atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati, con particolare riferimento ai dati non detenuti presso altre Pubbliche Amministrazioni o, se detenuti, non accessibili in base alla legge.

Art. 3
Attività di Controllo e Procedimento Amministrativo

L'attività di accertamento della veridicità delle autocertificazioni viene eseguita sulle posizioni degli studenti risultati idonei per godere del beneficio, con controlli sia a campione, sia mirati qualora emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei documenti acquisiti o del contenuto delle dichiarazioni rese. In ogni caso è sottoposto a verifica un campione non inferiore al 20% dei beneficiari.
Ai sensi dell'art. 2946 c.c. la prescrizione per la revoca del beneficio è di 10 anni dalla percezione e pertanto l'Amministrazione si riserva nel suddetto arco temporale di eseguire controlli anche su un campione superiore a quello di cui al comma che precede o, ove possibile, su tutti gli idonei.
L'Azienda non ha l'obbligo di fornire alcuna comunicazione preventiva allo studente sottoposto ad accertamento: solo all'esito dello stesso, provvederà, a norma della L. 241/90, ad inviare comunicazione di avvio del procedimento a coloro il cui esito del controllo determini, per effetto anche della ricollocazione in graduatoria nella corretta posizione, decadenza totale dal beneficio, variazione di fascia o di status.
L'interessato potrà partecipare al procedimento nei modi e nelle forme previste dalla richiamata normativa.
L'Azienda valuterà eventuali controdeduzioni e documentazione prodotte dallo studente, anche al fine di verificare ai sensi del D.P.C.M. del 09/04/2001 e successive modifiche e integrazioni e della normativa altrimenti vigente la possibilità di correzione di errori materiali o di modesta entità.
Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 120 giorni dal suo avvio. Ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. 241/90 detto termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
In caso di particolare complessità del procedimento il termine di cui al precedente comma è aumentato fino a 180 giorni, ai sensi dell'art.2, comma 4, Legge 241/90.
Qualora i dati rilevati in corso di verifica siano oggetto di ricorso o di richiesta di modifica all'Agenzia delle Entrate o all'Agenzia del Territorio da parte dello studente o suo familiare, la presentazione di copia dei medesimi sospende la verifica fino all'esito sulla base del quale si chiude l'accertamento; nel periodo di sospensione della verifica sono sospese le erogazioni monetarie, mentre permane la fruizione dei servizi, che in caso di successiva decadenza dovranno essere rimborsati.

Art. 4
Irregolarità ed Omissioni

In caso di accertamento della falsità, totale o parziale, delle autocertificazioni prodotte, si adottano, senza indugio, tali provvedimenti:
 archiviazione d'ufficio del procedimento senza alcuna conseguenza nei confronti del beneficiario qualora le irregolarità e le omissioni non comportino variazioni di fascia né di decadenza del beneficio;
 richiesta di restituzione della differenza tra quanto erogato e quanto in realtà spettante con eventuale applicazione di sanzione sulla suddetta differenza (vedi art. 5, commi 1 e 2, “sanzioni”) qualora le irregolarità e/o le omissioni comportino una variazione di fascia (ex art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in virtù della modifica apportata dall’art.16, comma 5, del D.L. n. 5 del 2012 convertito con modifiche dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35);
 revoca del beneficio con obbligo di restituzione dell'intera somma erogata con applicazione di sanzione (vedi art.5, commi 1, 2 e 3 “sanzioni”) e perdita del diritto ad ottenere benefici per tutta la durata della carriera universitaria, qualora le irregolarità e/o le omissioni siano tali da comportare il superamento dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, regionale e dal bando di concorso per l'accesso ai benefici (ex art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in virtù della modifica apportata dall’art.16, comma 5, del D.L. n. 5 del 2012 convertito con modifiche dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed art. 10 D.Lgs 68/2012).
Gli studenti ai quali viene rideterminato l'importo di borsa di studio per variazione di fascia saranno automaticamente soggetti a verifica economico-patrimoniale anche negli anni successivi, pur non facendo parte dell'eventuale campione del 20% degli idonei estratto.
Con riferimento ai casi di irregolarità ed omissioni influenti sul beneficio, si procede alla verifica della presenza di eventuali fratelli borsisti, non presenti nel campione, per poter così effettuare la verifica delle dichiarazioni sostitutive anche per loro. In tal caso, trattandosi dello stesso nucleo familiare, quando la DSU sia la medesima, la sanzione è unica ed è distribuita in parti uguali fra gli stessi.
L’A.DI.S.U. ai sensi dell’art.10 D.Lgs. 68/2012 invia gli elenchi dei beneficiari all’Amministrazione finanziaria e può richiedere alla stessa l’effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
Art. 5
Sanzioni

- Amministrative: gli interventi e i servizi (alloggio e/o ristorazione) ottenuti in base a dichiarazioni che dagli accertamenti risultano non veritiere e che determinano, dunque, una variazione di fascia o il superamento della soglia limite ISEE e/o ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente), vengono rispettivamente ridotti o revocati, effettuando il recupero, parziale o totale, delle somme eventualmente già erogate dei servizi goduti non spettanti (in valore monetario).
Inoltre, dall’a.a. 2012/2013 in avanti, lo studente che a seguito dell'accertamento non avrebbe potuto fruire (superamento limite ISEE e/o ISPE) o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione (variazione fascia) sarà tenuto a pagare, una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500,00 ad un massimo di 5.000,00 euro calcolata in misura proporzionale ai vantaggi economici indebitamente conseguiti (ex art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in virtù della modifica apportata dall’art.16, comma 5, del D.L. n. 5 del 2012 convertito con modifiche dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35). Ai fini del calcolo della proporzione si assume a base di riferimento il vantaggio economico più basso indebitamente conseguibile dai partecipanti al concorso per l’attribuzione della borsa di studio nell’anno accademico oggetto di accertamento suddivisi per tipologia di appartenenza (es. per la perdita dell’idoneità il vantaggio minimo indebitamente conseguibile è la tassa regionale; per la perdita del beneficio l’importo minimo indebitamente conseguibile è la borsa relativa alla fascia di reddito massima sommata alla tassa regionale distinguendo per tipologia di studente in sede, pendolare e fuori sede; per la variazione di fascia l’importo minimo indebitamente conseguibile è pari alla differenza tra la borsa relativa alla fascia di reddito massima e quella relativa alla fascia di reddito precedente, distinguendo per tipologia di studente in sede, pendolare e fuori sede);
Fermo restando la sanzione di cui sopra, nel solo caso in cui lo studente, a seguito della verifica non si trovi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali per poter accedere alla fruizione dei benefici goduti (superamento limite ISEE e/o ISPE), egli sarà soggetto ad un ulteriore sanzione consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, per accertamenti fino all'a.a. 2011/2012 (ex art.23 della L. 390/91), e di importo triplo rispetto a quella percepita, per accertamenti dall'a.a. 2012/2013 in avanti (ex art.10 del D.lgs. 68/2012) nonché alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi (Tabella 1).

- Penali: in caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda, è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art.76 del D.P.R, 455/2000), così da verificare l'eventuale sussistenza dei reati*.
* vedasi parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato nota prot. n.2014/1190 del 27/01/2014: “ … Si ritiene che l'Azienda debba, comunque, segnalare all'Autorità Giudiziaria, le dichiarazioni non veritiere, atteso che il reato di falso ideologico (art.483 c.p.) si configura quale reato di pura condotta, che prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto, e che in definitiva trova il suo fondamento nel dovere di lealtà del singolo cittadino verso le istituzioni”.

Tabella 1 – Sanzioni
Accertamento anno accademico Esito accertamento
Recupero Sanzioni

Fino a 2011/2012
Superamento soglia limite Importo indebitamente conseguito 1. Doppio dell'importo indebitamente percepito;
2. Perdita del beneficio per tutta la carriera;
3. Segnalazione all'autorità giudiziaria.
Variazione fascia di reddito Differenza indebitamente conseguita Segnalazione all'autorità giudiziaria
Da 2012/2013
Superamento soglia limite Importo indebitamente conseguito 1. Triplo dell'importo indebitamente conseguito;
2.Perdita del beneficio per tutta la carriera;
3. Sanzione da € 500 a € 5.000;
4. Segnalazione all'autorità giudiziaria.
Variazione fascia di reddito Differenza indebitamente conseguita 1. Sanzione da € 500 a € 5.000;
2. Segnalazione all'autorità giudiziaria.

Art. 6
Modalità di rimborso

Il rimborso delle somme non spettanti da parte dei candidati dovrà avvenire nei modi e nei termini che saranno indicati dall'Azienda mediante apposite comunicazioni, tenendo presente che gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali, a far data dalla percezione delle singole somme se la restituzione consegue una falsa dichiarazione, a far data dalla domanda dell’Amministrazione negli altri casi (revoca per merito).
Entro i termini previsti per il rimborso della somma dovuta è possibile richiedere la rateizzazione che, in ogni caso, non può superare i 100 mesi, con rata minima di 35,00 euro.
Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all’importo da restituire:

Fascia d’importo da rateizzare Numero di rate mensili Note
Fino ad un importo di euro 4.800,00 Max 24 rate L’importo minimo di ciascuna rata è pari ad € 35,00
Importi da euro 4.801,00 ad euro 10.800,00 Max 36 rate
Importi da euro 10.801,00 ad euro 20.300,00 Max 58 rate
Importi superiori a 20.301,00 Max 100 rate

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali che decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata emessa la comunicazione e vanno calcolati fino al giorno della scadenza della rata stessa.
Per utilizzare il pagamento rateale è necessario effettuare il versamento della prima rata entro 30 giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione con gli esiti del procedimento.
Le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della rata precedente.
Il mancato pagamento di due rate consecutive fa perdere il beneficio alla rateazione e l'importo dovuto, meno quanto già versato, dovrà essere di norma immediatamente pagato in un'unica soluzione.
In caso di mancato pagamento nei predetti termini l'Amministrazione procederà al recupero giudiziale anche a mezzo Società concessionaria della riscossione (ex art.27 L.698/81) oltre eventuali oneri giudiziali.
In caso di condanna da parte dell’Autorità giudiziaria, lo studente potrà richiedere di restituire le somme liquidate dal Giudice, comprensive dei relativi interessi, in massimo 24 mesi, con rata minima di € 35,00. Ciascuna rata andrà sottratta prima alla quota interessi e poi, estinta quest’ultima, alla quota capitale, sul cui residuo continuano a maturare gli interessi, calcolati già in origine nel piano di rateizzo a quote mensili costanti, fino ad esaurimento del debito.
Le somme iscritte a ruolo saranno maggiorate di un importo almeno pari a quanto trattenuto dalla Società concessionaria della riscossione per le spese di recupero del credito.
Lo status di studente debitore e l'eventuale iscrizione al ruolo del debito stesso sarà costantemente tenuto aggiornato nei sistemi informatici aziendali, ad evitare l'erogazione di benefici allo studente che risulta ancora debitore all'Azienda e procedere ad un'eventuale compensazione tra importi dovuti e quelli spettanti.

Art. 7
Comunicazione degli esiti

In caso di decadenza dei benefici ottenuti conseguente agli esiti dei controlli, l'A.Di.S.U. ne darà comunicazione all’Università degli Studio di Napoli Federico II per l'espletamento delle pratiche relative al calcolo delle tasse universitarie.

Art. 8
Trattamento dei Dati Personali

In tutte le pratiche necessarie per lo svolgimento dell'accertamento è garantito il trattamento dei dati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati” (D.lgs. n.196 del 30/06/2003) e secondo le disposizioni della “legge sulla trasparenza e sul diritto di accesso ai documenti” (Legge 241/1990).

Art. 9
Modifiche del regolamento

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento potranno essere apportate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10
Abrogazione di norme

Il presente sostituisce ogni precedente e diversa norma regolamentare o disposizione amministrativa in materia.

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