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Il 29/11/13 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda ha approvato il disciplinare della procedura di gestione delle cessioni e delle delegazioni di pagamento del personale con l’obiettivo, a garanzia e tutela dei dipendenti, di ottimizzare le operazioni connesse all’intera procedura di gestione delle cessioni e delle delegazioni di pagamento del personale, nonché di garantire una gestione unitaria dei processi da parte dell’Ufficio Personale, al quale è affidato il compito, tra l’altro, di valutare la capacità di indebitamento del dipendente, esaminare la documentazione comprovante lo stato di necessità e gravità propedeutico all’accesso al doppio quinto, elaborare e rilasciare il certificato di stipendio, nonché gestire i rapporti con istituti di credito e dipendenti.
La versione integrale del disciplinare può essere scaricata dalla sezione Amministrazione trasparente di questo sito.
LA CESSIONE DELLO STIPENDIO
I dipendenti possono fare ricorso al credito tramite la cessione di quote di stipendio pari al quinto (20%), calcolato sullo stipendio o salario fisso e continuativo, al netto delle ritenute di legge, per un periodo non superiore a dieci anni.
LA PROCEDURA DI RICHIESTA
Il dipendente che ne abbia i requisiti chiede all’Azienda a tal fine con apposito modulo scaricabile sulla bacheca on line il rilascio del certificato di stipendio, documento rilasciato dal datore di lavoro che riporta tutti i dati necessari per la valutazione e l’avvio di una istruttoria volta alla cessione del quinto. Il certificato attesta la sussistenza di un rapporto dipendente e riporta la data d’assunzione, gli anni di anzianità lavorativa, la retribuzione lorda e netta (annua e mensile), il TFR cumulato, le eventuali trattenute sullo stipendio per il pagamento di altri finanziamenti o di pignoramenti.
Una volta ricevuta la notifica della cessione l’Azienda trasmette al soggetto di competenza il benestare e trattiene la rata pattuita nel contratto sugli emolumenti dovuti al lavoratore per versarla mensilmente all’Istituto erogante il prestito.
COSA ACCADE SE PREESISTONO PIGNORAMENTI/SEQUESTRI O SE SOPRAGGIUNGONO
E’ importante tenere presente che quando alla richiesta di cessione preesistono sequestri o pignoramenti, essa, fermo restando il limite del 1/5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i 2\5 dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Se invece i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta.
QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE UNA NUOVA CESSIONE
Non è possibile contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.
LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Altra modalità di ricorso al credito di cui possono usufruire i dipendenti è la delegazione convenzionale di pagamento, cui si applicano le medesime regole previste dalla normativa vigente per i contratti di Cessione del Quinto dello Stipendio, con particolare riferimento all’ammontare, alla durata, all’estinzione anticipata.
CUMULO DI CESSIONE E DELEGAZIONE
In caso di concorso della Delegazione di Pagamento con la Cessione del Quinto il totale delle somme trattenute non può superare ordinariamente il 40% della retribuzione mensile netta. Il tetto del 40% potrà essere superato in presenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie. Per superare il limite del 40% dello stipendio l'interessato deve produrre, con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del Presidente dell’Azienda. Viene a tal fine limitato, previa esibizione di apposita documentazione, l’accesso per attivazione di contratto di Delegazione di Pagamento ai soli casi ritenuti eccezionali e straordinari ed alle situazioni di particolare gravità ed impellenza quali: a) malattie del dipendente e dei familiari diretti o cure mediche improrogabili; b) decesso dei familiari diretti; c) calamità naturali; d) perdite patrimoniali impreviste (furti e rapine); e) danni strutturali alla dimora abituale del dipendente comportanti pericolo imminente.
DIFFERENZE TRA DELEGAZIONE E CESSIONE
A) IL CONSENSO DELL’AZIENDA. Differentemente dalla cessione di pagamento la delegazione, per avere efficacia, deve essere espressamente accettata dal datore di lavoro, il quale, quindi, può anche rifiutarsi.
B) LA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE. Al fine di tutelare i diritti del dipendente, le proposte di finanziamento dovranno rispondere a criteri di trasparenza e comparabilità e prevedere condizioni particolarmente vantaggiose per il dipendente. A tal fine la sottoscrizione dei Contratti di Delegazione di Pagamento è riservata esclusivamente agli Istituti Delegatari che abbiano stipulato apposita Convenzione con l’Azienda, che si riserva il diritto di esclusione dei soggetti, seppure abilitati ai sensi del D.P.R. 180/50, che non rispondano a criteri di affidabilità e competenza.
Lo schema di Convenzione, che può essere scaricato dalla sezione Amministrazione trasparente di questo sito web, redatta secondo le linee guida fornite dalla Circ. n. 1 del 2011 della RGS, è utilizzato anche al fine di uniformare le modalità di calcolo e di addebito degli oneri amministrativi connessi ai Contratti di Delegazione al dettato normativo indicato dalla citata Circolare n. 30/2011 della RGS.
Il pagamento degli oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari sarà operato direttamente d’ufficio, mediante ritenzione diretta sulle somme versate mensilmente agli Istituti.
Con la sottoscrizione della convenzione l’Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al “ tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio”.
Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
L’eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
[...] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
[...] La Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.